Art. 3.
(Disciplina per gli incapienti).

      1. All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Le deduzioni per carichi di famiglia calcolate sottraendo dal reddito complessivo individuale prodotto un importo pari al reddito minimo necessario per il mantenimento del coniuge, di ciascun figlio a carico e di ogni altro familiare a carico, ed eccedenti il reddito imponibile, possono essere trasformate in credito di imposta da utilizzare nel periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione in corso ai fini del relativo rimborso».