1. All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le deduzioni per carichi di famiglia calcolate sottraendo dal reddito complessivo individuale prodotto un importo pari al reddito minimo necessario per il mantenimento del coniuge, di ciascun figlio a carico e di ogni altro familiare a carico, ed eccedenti il reddito imponibile, possono essere trasformate in credito di imposta da utilizzare nel periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione in corso ai fini del relativo rimborso».